Dal Codice di Diritto Canonico
Can. 673 – L’apostolato di tutti i religiosi consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l’orazione e con la penitenza.
§3. L’azione apostolica, da esercitarsi a nome della Chiesa e per suo mandato, sia condotta nella comunione con la Chiesa.
Can. 676 – Gli istituti laicali maschili e femminili attraverso le opere di misericordia spirituale e corporale partecipano della funzione pastorale della Chiesa e prestano agli uomini i più svariati servizi; essi perciò perseverino fedelmente nella grazia della proprio vocazione.
Can. 678 – §1. I religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono rispetto devoto e riverenza, in ciò che riguarda la cura delle anime, l’esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato.
§2. Nell’esercizio dell’apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai propri Superiori e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell’istituto; i Vescovi stessi non tralascino di urgere, quando occorre, un tale obbligo.
§3. Nell’organizzare le attività apostoliche dei religiosi è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano su un piano di reciproca intesa.
Gli istituti religiosi nei tre Vicariati: